1 CONDIZIONI GENERALI PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERA 2006 (AGBH 2006) Versione del 15 novembre 2006

  1. Ambito di applicazione
    1. Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero (di seguito “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
    2. L’AGBH 2006 non esclude accordi speciali. L’AGBH 2006 è sussidiario agli accordi individuali.
  2. Definizioni dei termini
    1. Definizione dei termini:
      • “Fornitore di alloggio“: è una persona fisica o giuridica che ospita gli ospiti dietro compenso.
      • “Ospite“: è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di norma, l’ospite è anche il partner contrattuale. Gli ospiti comprendono anche le persone che viaggiano con il partner contrattuale (ad es. familiari, amici, ecc.).
      • “Parte“: persona fisica o giuridica in Austria o all’estero che stipula un contratto di alloggio come ospite o per conto di un ospite.
      • “Consumatore” e “Imprenditore”: i termini devono essere intesi nel senso del Consumer Protection Act 1979 e successive modifiche.
      • “Contratto di alloggio“: È il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.
  3. Conclusione del contratto – acconto
    1. Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine del contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate può recuperarle in circostanze normali e se vengono ricevute durante l’orario di lavoro annunciato dall’albergatore.
    2. L’albergatore ha il diritto di stipulare il contratto di locazione a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso, l’albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o verbale della parte contraente. Se la parte contraente è d’accordo con il pagamento dell’acconto (per iscritto o verbalmente), il contratto di locazione si considera concluso quando l’albergatore riceve la dichiarazione di consenso al pagamento dell’acconto da parte della parte contraente.
    3. Il partner contrattuale è tenuto a versare la caparra entro e non oltre 7 giorni (in arrivo) prima dell’alloggio. I costi della transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico del partner contrattuale. Per le carte di credito e di debito, si applicano i termini e le condizioni delle società di carte.
    4. L’acconto è una rata del compenso concordato.
  4. Inizio e fine dell’alloggio
    1. La parte contraente ha il diritto di occupare le stanze affittate a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”), a meno che l’albergatore non offra un orario diverso per l’occupazione.
    2. Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6.00, la notte precedente conta come primo pernottamento.
    3. Le camere affittate devono essere liberate dal partner contrattuale entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate in tempo.
  5. Recesso dal contratto di alloggio da parte dell’albergatore – spese di annullamento
    1. Se il contratto di locazione prevede un acconto e la parte contraente non lo ha versato a tempo debito, l’albergatore può recedere dal contratto di locazione senza concedere una proroga.
    2. Se l’ospite non si presenta entro le 18.00 del giorno di arrivo concordato, non c’è alcun obbligo di fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
    3. Se il partner contrattuale ha versato una caparra (cfr. 3.3), i locali resteranno riservati fino alle ore 12.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamenti anticipati per più di quattro giorni, l’obbligo di alloggio termina alle 18:00 del quarto giorno, e il giorno di arrivo viene considerato come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
    4. Se non diversamente concordato, il contratto di alloggio può essere annullato dall’albergatore per motivi oggettivamente giustificati mediante una dichiarazione unilaterale non oltre 3 mesi prima della data di arrivo concordata del contraente.
  6. Recesso da parte del partner contrattuale – spese di annullamento
    1. Il contratto di alloggio può essere disdetto dalla parte contraente con una dichiarazione unilaterale entro e non oltre 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell’ospite senza il pagamento di una tassa di cancellazione.
    2. Al di fuori dell’area descritta al punto 5.5. Entro il termine indicato nel contratto, il recesso mediante dichiarazione unilaterale da parte del partner contrattuale è possibile solo previo pagamento delle seguenti spese di annullamento:
      • fino a 1 mese prima del giorno di arrivo 40 % del prezzo totale del pacchetto;
      • fino a 1 settimana prima del giorno di arrivo 70 % del prezzo totale del pacchetto;
      • 90 % del prezzo totale del pacchetto nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo.
    3. Se la parte contraente non è in grado di arrivare alla struttura ricettiva il giorno di arrivo a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad esempio, nevicate estreme, inondazioni, ecc.), la parte contraente non è tenuta a pagare il compenso concordato per i giorni di arrivo.
    4. L’obbligo di pagamento per il soggiorno prenotato si rinnova a partire dalla data di arrivo se l’arrivo è possibile entro tre giorni.
  7. Fornitura di un alloggio alternativo
    1. L’albergatore può mettere a disposizione della parte contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se lo scostamento è minimo e oggettivamente giustificato.
    2. Viene fornita una giustificazione oggettiva, ad esempio se la camera o le camere sono diventate inutilizzabili, se gli ospiti già ospitati prolungano il loro soggiorno, se c’è un overbooking o se altre importanti misure operative rendono necessario questo passo.
    3. Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.
  8. Diritti del partner contrattuale
    1. Con la stipula di un contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce il diritto all’uso abituale delle stanze affittate, delle strutture dell’esercizio ricettivo, che di solito sono accessibili agli ospiti per l’uso senza condizioni particolari, e al servizio abituale. Il partner contrattuale deve esercitare i propri diritti nel rispetto delle direttive dell’hotel e/o degli ospiti (regole della casa).
  9. Obblighi del partner contrattuale
    1. Il partner contrattuale è tenuto a pagare il compenso pattuito più eventuali importi aggiuntivi dovuti all’utilizzo separato dei servizi da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, oltre all’IVA di legge, al più tardi al momento della partenza.
    2. L’albergatore non è obbligato ad accettare valute straniere. Se l’albergatore accetta valute straniere, queste saranno accettate in pagamento al tasso di cambio corrente, se possibile. Se l’albergatore accetta valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, la parte contraente si fa carico di tutte le spese connesse, come ad esempio le richieste alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc.
    3. La parte contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per i danni causati dalla parte contraente o dall’ospite o da altre persone che accettano prestazioni dall’albergatore con la consapevolezza o la volontà della parte contraente.
  10. Diritti dell’albergatore
    1. Se la parte contraente si rifiuta di pagare il compenso pattuito o è in ritardo, l’albergatore ha diritto al diritto di ritenzione ai sensi del § 970c ABGB e al diritto di pegno ai sensi del § 1101 ABGB sugli oggetti portati dalla parte contraente o dall’ospite. L’albergatore ha diritto a questo diritto di ritenzione o di pegno anche per garantire i suoi crediti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per la ristorazione, le altre spese sostenute per conto della parte contraente e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
    2. Se il servizio viene richiesto nella camera del contraente o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l’albergatore ha il diritto di addebitare una tariffa speciale. Tuttavia, questo costo speciale deve essere indicato sulla scheda della camera. L’albergatore può anche rifiutare questi servizi per motivi operativi.
    3. L’albergatore ha il diritto di fatturare o intermediare le proprie prestazioni in qualsiasi momento.
  11. Obblighi dell’albergatore
    1. L’albergatore è tenuto a fornire i servizi concordati in misura corrispondente al suo standard.
    2. I servizi speciali dell’albergatore che sono soggetti a etichettatura e non sono inclusi nel prezzo dell’alloggio sono esemplari:
      1. Servizi speciali di alloggio che possono essere addebitati separatamente, come la fornitura di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc;
      2. Per la fornitura di letti o culle supplementari è previsto un prezzo ridotto.
  12. Responsabilità dell’albergatore per i danni agli oggetti portati in casa
    1. L’albergatore è responsabile ai sensi degli articoli 970 e seguenti del Codice civile austriaco (ABGB) per gli oggetti portati dalla parte. L’albergatore risponde solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o a persone autorizzate dall’albergatore o sono stati portati in un luogo indicato o designato a tale scopo dall’albergatore. Se l’albergatore non è in grado di fornire la prova, risponde per colpa propria o dei suoi dipendenti e delle persone che viaggiano da e verso l’alloggio. Ai sensi del § 970 comma 1 ABGB, l’albergatore è responsabile fino a un massimo dell’importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, e successive modifiche. Se la parte contraente o l’ospite non si adegua immediatamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i propri oggetti in un deposito speciale, l’albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’importo della responsabilità dell’albergatore è limitato al massimo alla somma dell’assicurazione di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Qualsiasi colpa del partner contrattuale o dell’ospite deve essere presa in considerazione.
    2. L’albergatore non è responsabile per negligenza lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti in nessun caso.
    3. L’albergatore risponde solo di oggetti di valore, denaro e titoli fino all’importo attuale di 550 €. L’albergatore risponde di eventuali ulteriori danni solo nel caso in cui abbia accettato la custodia di tali oggetti con la consapevolezza del loro stato o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. Le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 13.1 e 13.2 si applicano mutatis mutandis.
    4. L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli se gli oggetti in questione sono significativamente più preziosi di quelli normalmente custoditi dagli ospiti della struttura ricettiva in questione.
    5. In ogni caso di deposito presunto, la responsabilità è esclusa se il partner contrattuale e/o l’ospite non comunica immediatamente all’albergatore il danno verificatosi. Inoltre, questi diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza da parte del partner contrattuale o dell’ospite; altrimenti il diritto si estingue.
  13. Limitazioni di responsabilità
    1. Se la parte è un consumatore, la responsabilità dell’albergatore per negligenza lieve, ad eccezione dei danni alle persone, è esclusa.
    2. Se il partner contrattuale è un imprenditore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve e grave è esclusa. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti. In ogni caso, il danno da risarcire è limitato all’importo del legittimo interesse.
  14. Allevamento di animali
    1. Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, se necessario, dietro pagamento di una tariffa speciale.
    2. Il partner contrattuale che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo o sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno o a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese.
    3. Il partner contrattuale o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per gli animali o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali. Su richiesta dell’albergatore è necessario fornire la prova della relativa assicurazione.
    4. Il contraente o il suo assicuratore è responsabile in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dagli animali introdotti nei locali. In particolare, il danno comprende anche i risarcimenti che l’albergatore deve versare a terzi.
    5. Gli animali non sono ammessi nei saloni, nei soggiorni, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.
  15. Ampliamento dell’alloggio
    1. Il partner contrattuale non ha diritto al prolungamento del soggiorno. Se la parte contraente comunica tempestivamente all’albergatore il suo desiderio di prolungare il soggiorno, l’albergatore può accettare la proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non è obbligato a farlo.
    2. Se il giorno della partenza la parte contraente non è in grado di lasciare la struttura ricettiva a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. forti nevicate, inondazioni, ecc.) e tutte le opzioni di partenza sono bloccate o inutilizzabili, il contratto di alloggio viene automaticamente prorogato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del canone per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non è in grado di utilizzare appieno i servizi offerti dall’albergatore a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L’albergatore ha il diritto di addebitare almeno il prezzo corrispondente a quello normalmente applicato in bassa stagione.
  16. Risoluzione del contratto di alloggio – cancellazione anticipata
    1. Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina alla scadenza del termine.
    2. In caso di disdetta anticipata, l’albergatore ha il diritto di esigere l’intero compenso pattuito. L’albergatore dovrà dedurre quanto risparmiato in seguito al mancato utilizzo dei suoi servizi o quanto ricevuto affittando le camere prenotate ad altri soggetti. Il risparmio si considera effettuato solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui le camere prenotate dall’ospite non vengono utilizzate e la camera può essere affittata ad altri ospiti a causa della cancellazione da parte del contraente. L’onere della prova dei risparmi spetta al partner contrattuale.
    3. Il decesso di un ospite risolve il contratto con l’albergatore.
    4. Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10.00 del terzo giorno precedente la scadenza prevista del contratto.
    5. L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l’ospite
      1. fa un uso significativamente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, del suo personale o di terzi che soggiornano nella struttura ricettiva, rende il soggiorno sgradevole o si rende colpevole di un’offesa punibile contro la proprietà, la morale o l’incolumità fisica nei confronti di queste persone;
      2. è affetto da una malattia infettiva o da una patologia che si protrae oltre il periodo di soggiorno, o comunque necessita di cure;
      3. non paga le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni).
    6. Se l’adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, scioperi, serrate, ordini ufficiali, ecc.), l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio in qualsiasi momento senza rispettare un termine di preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato risolto per legge o l’albergatore sia esonerato dall’obbligo di fornire l’alloggio. Sono escluse le richieste di risarcimento danni ecc. da parte del partner contrattuale.
  17. Malattia o morte dell’ospite
    1. Se un ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore deve fornire assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvede all’assistenza medica anche senza una richiesta particolare da parte dell’ospite, in particolare se questa è necessaria e l’ospite non è in grado di farlo da solo.
    2. Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i parenti dell’ospite, l’albergatore provvederà alle cure mediche a spese dell’ospite. Tuttavia, l’ambito di applicazione di queste misure di assistenza termina nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia.
    3. L’albergatore ha il diritto di chiedere un risarcimento alla parte contraente e all’ospite o, in caso di decesso, ai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi:
      1. Spese mediche arretrate, costi per il trasporto dei pazienti, per i farmaci e per gli ausili medici.
      2. necessaria disinfezione del locale,
      3. biancheria, lenzuola e arredi da letto divenuti inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli,
      4. Ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc., nella misura in cui siano stati sporcati o danneggiati in seguito alla malattia o al decesso,
      5. Affitto della camera, nella misura in cui la camera è stata utilizzata dall’ospite, più i giorni in cui la camera non può essere utilizzata a causa di disinfezione, evacuazione o simili,
      6. qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
  18. Luogo di adempimento, foro competente e scelta di legge
    1. Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
    2. Il presente contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
    3. Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è la sede legale dell’albergatore, il quale è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con giurisdizione locale e per materia.
    4. Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la residenza o la dimora abituale in Austria, l’azione legale contro il consumatore può essere intentata solo nel luogo di residenza, nella dimora abituale o nel luogo di lavoro del consumatore.
    5. Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e il cui luogo di residenza si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e materiale per il luogo di residenza del consumatore avrà la competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.
  19. Varie
    1. A meno che le disposizioni di cui sopra non prevedano diversamente, un termine decorre dalla consegna del documento che ordina il termine alle parti contraenti, che devono rispettarlo. Quando si calcola un limite di tempo che è determinato da giorni, il giorno in cui cade l’ora o l’evento su cui si basa l’inizio del limite di tempo non è incluso. I limiti di tempo determinati da settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde, per nome o numero, al giorno a partire dal quale il limite di tempo deve essere conteggiato. Se questo giorno manca nel mese, è decisivo l’ultimo giorno del mese.
    2. Le dichiarazioni devono pervenire all’altra parte contraente l’ultimo giorno del termine (mezzanotte).
    3. L’albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli della parte contraente. La Parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell’albergatore, a meno che quest’ultimo non sia insolvente o il credito della Parte contraente sia stato accertato da un tribunale o riconosciuto dall’albergatore.
    4. In caso di lacune, si applicano le disposizioni di legge pertinenti.
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